Vi spiego perchè Zedda vincendo avrà il premio di maggioranza

Ecco le norme e le sentenze che spiegano perché a Cagliari non si verifica il caso dell’anatra zoppa ovvero di un sindaco eletto senza una maggioranza dello stesso colore politica di quella che lo sostiene.

Il  motivo?  Autorevoli sentenze spiegano che la norma va interpretata nel senso di non assegnare il premio di maggioranza solo nel caso in cui un gruppo di liste concorrenti al Sindaco eletto abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi.  Voti validi, appunto, e non dei soli voti di lista.  E siccome tra i voti validi vanno considerati anche quelli espressi per i soli candidati Sindaci ecco che a Cagliari le liste di centro destra si fermano al 48% non facendo scattare il meccanismo di cancellazione del premio di maggioranza.  Vincendo Zedda avrà a tutti gli effetti una maggioranza di 24 Consiglieri su 40.  In termini più tecnici vi spiego perché.

Ballottaggio e premio di maggioranza nelle elezioni comunali di Cagliari 2011

Le norme di riferimento – Testo Unico degli enti locali

  1. 73. Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
    10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia gia’ conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreche’ nessuna altra lista o altra gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi.

Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista.

Ballottaggio e premio di maggioranza.

Il comma 10 sopra riportato è chiaro: il premio di maggioranza può essere assegnato anche al secondo turno, purchè “nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi”.

Innanzi tutto, “la ripartizione dei seggi in caso di ballottaggio va effettuata tenendo inderogabilmente conto degli apparentamenti successivi al primo turno sicché le diverse liste finiscono, a tale fine, per essere considerate come un nuovo gruppo senza distinzione tra quelle originarie e quelle apparentatesi successivamente” [Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 1159 del 02-03-2009, Udc – Unione di Centro, Sezione di Gioia del Colle c. Ministero dell’Interno e altri].

Qualora, infatti, il Sindaco venga eletto al ballottaggio “è ai collegamenti (eventualmente) sorti in tale fase che ci si dovrà riferire per l’attribuzione dei seggi spettanti; secondo quanto dispongono i commi 4 e 8 dell’art. 73 D.Lgs. n. 267/2000, infatti, i voti da sommare sono quelli di tutte le liste che appartengano al raggruppamento formato per l’elezione del Sindaco, tanto se l’elezione sia avvenuta al primo turno quanto se sia avvenuta al ballottaggio, senza che vi sia margine per individuare un regime differenziato per il collegamento che sia concluso solo per il ballottaggio”. [Cons. St., Sez. V, sent. n. 4051 del 19-06-2009 (ud. del 03-04-2009), Piccolo P. P. c. Comune di Gallipoli e altri].

Tuttavia è sempre necessario che “nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi”.

Il riferimento ai voti validi deve, però, essere inteso come ai voti validi complessivamente espressi, e quindi tutti i voti, di lista e non, posto che incontestabilmente, nell’ambito della competizione elettorale unitariamente considerata, sono da computarsi tra i voti validi anche quelli resi soltanto a favore di un candidato sindaco, e non anche di una lista partecipante alla competizione per l’elezione dei consiglieri [TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 1023 del 2009 – conforme T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 23-10-2009, n. 2320].

A conforto di tale assunto militano forti argomenti, compendiati in una cristallina sentenza del Consiglio di Stato [Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 3022/2010].

Il primo argomento è testuale: “il legislatore, laddove nell’ambito del testo normativo in esame si è voluto riferire ai soli voti di lista, ha usato l’espressione “cifra elettorale” (v., ad es., il comma 5 dell’art. 73: “La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune”), anche ai fini del calcolo dei seggi da attribuire alle singole liste o gruppi di liste collegate (v. comma 8 dell’art. 73). Laddove, invece, ha voluto riferirsi quale base di calcolo di una percentuale alla totalità dei voti espressi, compresi quelli per l’elezione alla carica di sindaco, ha usato l’espressione “voti validi”. Al riguardo, assume particolare rilevanza la formulazione dell’art. 72, comma 9, disciplinante l’elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la quale testualmente dispone: “Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d’età”.

Ne consegue, “In applicazione del criterio ermeneutico della presuntiva costanza terminologica del legislatore nell’ambito di uno stesso testo normativo, si osserva che il legislatore, qualora avesse voluto riferirsi alla diversa base di calcolo dei soli voti di lista, avrebbe fatto ricorso alla diversa ed univoca locuzione “50 per cento delle cifre elettorali complessive”, impiegata nel precedente articolo di legge nella disciplina dell’elezione del sindaco nella stessa categoria di comuni, mentre, usando la locuzione “50 per cento dei voti validi”, deve ritenersi che abbia inteso riferirsi alla maggioranza assoluta della totalità dei voti validi, anche di quelli espressi per il candidato sindaco (in coerenza con le stesse, identiche parole usate negli artt. 71, comma 10, e 72, comma 4, nonché, per le lezioni provinciali, nell’art. 74, commi 6 e 11, dello stesso testo legislativo)”.

Il secondo argomento è logico-sistematico: “la regola del c.d. premio di maggioranza, diversamente modulata nei comuni a popolazione rispettivamente inferiore o superiore ai 15.000 abitanti e, nell’ambito di questi ultimi, ulteriormente differenziata a seconda che si tratti di garantire la governabilità del comune guidato da un sindaco “forte” o “debole” – rafforzandone l’operatività in quest’ultima ipotesi –, è dunque destinata a subire una deroga in favore del sistema proporzionale nel solo caso, in cui le liste diverse da quelle collegate al candidato eletto sindaco abbiano superato il 50% dei voti validi (nel primo turno, non essendo più spazio per i voti di lista nel secondo turno).  Orbene, integrando l’ipotesi da ultima contemplata una fattispecie derogatoria alla regola del principio maggioritario, che tendenzialmente informa il sistema di voto nelle elezioni comunali quale delineato dagli artt. 71, 72 e 73 d.lgs. n. 267/2000, e trattandosi dunque di norma eccezionale, la stessa va interpretata in modo restrittivo, sicché anche per tale ragione s’impone la soluzione ermeneutica sposata dai primi giudici, di rapportare la percentuale derogatoria del 50% a tutti i voti validi espressi nel primo turno per l’elezione di sindaco, e non solo ai voti di lista.

Il terzo e ultimo argomento è teleologico: “la previsione del c.d. premio di maggioranza in favore della coalizione collegata al sindaco eletto al turno di ballottaggio, che non abbia già conseguito il 60% dei seggi, assolve alla funzione di garantire la governabilità dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti anche nel caso in cui, per effetto del meccanismo del voto disgiunto, il corpo elettorale si presenta particolarmente frammentato, posto che né alcun candidato sindaco, né alcuna lista hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi al primo turno. L’art. 73, comma 10, d.lgs. n. 267/2000 ha inteso assicurare, per regola generale, al sindaco eletto almeno il 60% dei seggi del consiglio, onde garantire un ampio margine di governabilità degli enti locali, attraverso la precostituzione, in favore del sindaco eletto, di una larga maggioranza in consiglio comunale, che gli consenta di portare agevolmente a termine il mandato. Ne consegue che l’ambito di applicazione del correttivo all’attribuzione del premio di maggioranza, in omaggio all’opposto e recessivo principio di garantire la rappresentatività del voto espresso nell’elezione dei consiglieri comunali, debba essere interpretato restrittivamente, onde preservare il valore fondamentale della governabilità degli enti territoriali all’esame, desumibile dalla regola generale del maggioritario individuata dal legislatore quale criterio ispiratore della disciplina delle elezioni comunali”.

Il caso Cagliari

Nelle elezioni comunali del maggio 2011 per l’elezione del Sindaco di Cagliari, sembra apparentemente essersi verificata l’ipotesi per cui un gruppo di liste avrebbe superato il 50 % dei voti validi, cosicchè all’esito del ballottaggio, laddove vincesse il candidato Sindaco sostenuto dall’altro gruppo di liste, si realizzerebbe l’effetto “anatra zoppa”: maggioranza di un segno, sindaco di un altro, ossia una coabitazione forzata e ingovernabile.
Ma è veramente così? La risposta è no.

Il gruppo di liste di centrodestra ha ottenuto 45.287, pari al 53,44% dei voti per le liste. Tuttavia, come osservato, la giurisprudenza amministrativa interpreta l’espressione “voti validi” come riferita al complesso di tutti i voti validi, e quindi comprensiva anche di quelli espressi in favore del candidato sindaco, ma non di una lista.

Il totale dei voti validi è stato 93.622: ne consegue che il gruppo di liste di centrodestra ha ottenuto “soltanto” il 48.37 % dei voti validi complessivamente intesi: percentuale che non impedisce il premio di maggioranza in caso di successiva vittoria del candidato sindaco del centrosinistra.

L’altro requisito, ossia quello di aver ottenuto almeno il 40% dei voti validi, riguarda infatti il premio di maggioranza da attribuire al primo turno, non al secondo: la ripetizione del secondo periodo, che non riprende invece il requisito, è indicativa di una chiara voluntas legis.

L’effetto “anatra zoppa” è scongiurato.

Avv. Marco Betzu

(Dottore di ricerca in Diritto costituzionale – Docente a contratto nell’Università di Cagliari)

dal sito chiccoporcu.it